MIFID II e ESMA: MAGGIORE TRASPARENZA E GARANZIA PER INVESTITORI E RISPARMIATORI
Accolta la richiesta di una maggiore elasticità avanzata dagli stakeholders
Abbiamo chiesto a Walter Moladori, consulente finanziario, come tutto questo si traduce nei confronti dei risparmiatori e degli investitori.
Insomma, una maggiore garanzia di trasparenza per gli investitori e i risparmiatori.
La European market securities regulation (Esma), al fine di attuare il cosiddetto Regolamento prospetto (Regolamento Ue 2017/1129), che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su mercati regolamentati e le offerte al pubblico, ha recentemente elaborato i tecnhical standards concernenti vari aspetti regolatori.
Abbiamo chiesto a Walter Moladori, consulente finanziario, come tutto questo si traduce nei confronti dei risparmiatori e degli investitori.
L'ESMA ha aggiornato le proprie Q&A di attuazione del regime della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) in materia di tutela degli investitori.In particolare, l’aggiornamento principalmente i seguenti temi: best execution; regime di adeguatezza ed appropriatezza; registrazione di conversazioni elettroniche e comunicazioni elettroniche; registrazioni post vendita; tenuta dei registri (record keeping); consigli di investimento su base indipendente; incentivi sulla ricerca; informazioni sugli addebiti e sui costi; sottoscrizione e collocamento di strumenti finanziari; categorizzazione della clientela; incentivi; fornitura di servizi e attività di investimento attraverso istituti di paesi terzi.
Insomma, una maggiore garanzia di trasparenza per gli investitori e i risparmiatori.
Si, continua Moladori - i technical standards dell’Esma disciplinano innanzitutto le informazioni finanziarie fondamentali relative all’emittente che in base al Regolamento prospetto dovranno essere contenute nella nota di sintesi. In questo senso, l’Esma ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, nonché la possibilità di inserire i cosiddetti indicatori alternativi di performance, assecondando così quanto emerso durante la consultazione nel quale è emerso l’impulso verso una maggiore flessibilità per gli emittenti nella scelta di quali informazioni aggiuntive inserire, lasciando loro libertà in merito, fermo restando il massimo di sette pagine della nota di sintesi. L’Esma ha, dunque, rimosso il numero massimo di informazioni finanziarie fondamentali che possono essere inserite di sua spontanea volontà da ciascun emittente.
Per il resto, viene confermata l’impostazione originaria, che prevede anche la possibilità di utilizzare misure alternative nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano applicabili.
DOMANDE? CHIEDETE ALL'ESPERTO
Per informazioni su nuove forme di investimento e domande potete scrivere a Walter Moladori su waltermoladori.allianzbankfa.it o via email a walter.moladori@allianzbankfa.it o al Tel: 030/9142749 - 9140058
MIFID II e ESMA: MAGGIORE TRASPARENZA E GARANZIA PER INVESTITORI E RISPARMIATORI
Reviewed by Redazione
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venerdì, agosto 17, 2018
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