CHIUSURA EQUITALIA: CHI CI GUADAGNA?

Siamo sicuri che con l’eliminazione di Equitalia i contribuenti siano al sicuro? Dal 1 luglio 2017 la riscossione viene effettuata da un nuovo ente, Agenzia delle entrate – Riscossione che, pur sembrando estremamente simile a Equitalia, in realtà è profondamente diverso. 



Equitalia era una società con struttura privatistica, anche se i soci che la componevano erano Agenzia delle Entrate e INPS. Il nuovo agente delle riscossioni invece è parte integrante dell’amministrazione finanziaria dello Stato, nascendo quindi come una sorta di ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, senza però esserne parte o esserne inserito e immedesimato. Lo dimostra il fatto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione viene definito come ente pubblico “economico”, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero del’Economia e delle Finanze, ma legato alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche”private”.



L’accorpamento delle funzioni di riscossione presso l’Agenzia delle Entrate ha consentito dal 1° luglio 2017 di accedere in maniera immediata alle banche dati dell’anagrafe tributaria e a quelle degli stessi enti previdenziali e assistenziali, quali l’INPS e le Direzioni del Lavoro, garantendo la massima efficacia alle azioni di pignoramento presso terzi, che include il pignoramento del conto corrente bancario e postale, il pignoramento dello stipendio, quello della pensione e quello del TFR.

Con Equitalia, se un creditore intendeva recuperare un credito tramite pignoramento, era necessario: 
  • notificare l’atto esecutivo: es. la sentenza emessa dal giudice; 
  • notificare l’atto di precetto: ossia, l’atto che intima al debitore il pagamento del debito entro 10 giorni dalla notifica. 

Passati 10 giorni, se il debitore non pagava, il creditore aveva diritto a notificare l’atto di pignoramento sia alla persona debitrice che alla banca o alla Posta, in modo da procedere al pignoramento, per un importo pari alla somma indicata nell’atto + il 50%. La banca o la Posta, ricevuto l’atto di pignoramento, procedeva con: 
il blocco delle somme sul conto corrente fino a nuove disposizioni da parte del giudice; 
la dichiarazione al creditore di aver proceduto al pignoramento delle somme e di averle rese disponibili sul conto corrente. 
il versamento delle somme pignorate al creditore, dopo l’autorizzazione da parte del giudice.


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Equitalia, al contrario della nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione, poteva conoscere solo chi fossero gli intermediari finanziari e quali fossero le tipologie del rapporto intrattenuto, senza avere accesso alle informazioni dei movimenti bancari e alle disponibilità dei singoli conti. 

Con la scomparsa di Equitalia, la procedura appena descritta è andata in pensione, dato che non è necessaria l’autorizzazione di un giudice, dato che la cartella di pignoramento equivale a un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto e, pertanto, può procedere d’ufficio al pignoramento del conto corrente se, passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non è stata pagata.

Opporsi a un pignoramento di questo tipo non è semplice, ma è possibile. Il Tar Lazio, con sentenza n. 4890/2017, ha affermato che chi svolge il servizio di riscossione dei tributi in concessione è tenuto per legge a conservare gli atti e a garantire l’accesso ai privati. Equitalia e Agenzia delle Entrate, per loro stessa natura e interesse, hanno sempre adempiuto in modo solo parziale alla domanda di accesso agli atti. Secondo il Collegio, le Amministrazioni hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non averli in suo possesso perché persi per svariate cause (ad esempio in un trasloco o in un furto), di conseguenza i contribuenti non possono vedere la loro difesa da procedimenti simili inficiata dalla mancanza di alcuni
CHIUSURA EQUITALIA: CHI CI GUADAGNA? CHIUSURA EQUITALIA: CHI CI GUADAGNA? Reviewed by Redazione on giovedì, marzo 29, 2018 Rating: 5

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