PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: I PRODOTTI ASSICURATIVI E I LORO VANTAGGI

Parlando di pianificazione successoria, in molti casi ci si rivolge a prodotti assicurativi, e specialmemte alle polizze vita. Ma di cosa si tratta?



In un piano generale di pianificazione successoria - spiega Walter Moladori, consulente finanziario -  le polizze vita, in particolare le unit linked, offrono dei benefici, consentendo l’ottimizzazione della gestione finanziaria e dell’imposizione fiscale. Inoltre la liquidazione avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti per la chiusura della successione e dunque un contratto di questo tipo fornisce anche ossigeno ai superstiti per fare fronte alle prime necessità in attesa dell’eredità. Non va però dimenticato che questi contratti prevedono diversi costi, come spese d’ingresso, commissioni di gestione annuali (spesso pagate anche sui fondi dove il gestore assicurativo investe) nonché elevati costi di riscatto.

Le polizze vita vengono scelte nella pianificazione successoria anche per via dei loro vantaggi fiscali, come esenzione dalle imposte, versamenti differiti, detraibilità dei premi, fiscalità agevolata per determinati attivi finanziar. I vantaggi fiscali offerti dalla legge per le polizze vita sono estremamente interessati, e consente alle polizze vita di essere integrate da altri strumenti, come l’intestazione fiduciaria o il trust, in modo da superare alcuni limiti delle polizze stesse. Grazie alla loro flessibilità si rivelano comunque essere uno strumento di pianificazione eccellente, che svolge differenti funzioni previdenziali e successorie e al contempo ha la possibilità di approfittare di una serie di vantaggi civilistici e fiscali.

Quali sono i vantaggi delle polizze vita?

Vantaggi civilistici


Segregazione

Secondo le disposizioni dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, ciò in quanto nel momento in cui il contraente versa il proprio premio si spoglia del bene che diventa di titolarità dell’assicurazione.

Revocabilità

Il contraente ha sempre la facoltà di riscattare interamente la propria polizza (in alcuni casi pagando una penale, quantomeno nei primi anni di vita della polizza stessa) oppure di effettuare dei riscatti parziali.

Modifica del beneficiario

A meno che non sia espressamente previsto in sede contrattuale che il beneficiario non possa essere modificato, il contraente ha sempre la possibilità di cambiarlo, senza alcuna formalità particolare, addirittura individuandolo per la prima volta o modificandolo in sede testamentaria.

Vantaggi fiscali

Esenzione dalle imposte di successione e donazione

L’art. 12, comma 1 lettera c), legge n. 346/1990 prevede che le indennità spettanti per diritto proprio (iure proprio) agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non rientrino nell’attivo ereditario e pertanto non siano assoggettate all’imposta di successione e donazione.

Esenzione parziale dalle imposte sul reddito

Ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, D.P.R. n. 601/1973 i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Differimento del pagamento delle imposte

Sia l’imposta di bollo sia quelle sui capital gain vengono differite al momento in cui la polizza verrà effettivamente liquidata; ciò permette, da un lato, di poter compensare eventuali minusvalenze senza alcun vincolo temporale e, dall’altro lato, di ottenere che i rendimenti vadano interamente ad accrescere (al lordo delle imposte) il montante che andrà reinvestito anno per anno.

Detraibilità dei premi versati

Per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, l’art. 15, comma 1, lettera f), TUIR oggi prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF dovuta un importo pari al 19% dei premi versati, complessivamente non superiore a 530 euro.

Fiscalità agevolata per determinati attivi finanziari

I fondi non armonizzati che andrebbero tassati in capo al singolo contribuente persona fisica, applicando l’aliquota marginale dello stesso, se inseriti in polizze assicurative scontano, invece, l’imposta sostitutiva nella misura - ad oggi - del 26%.

Polizze vita a tutela del patrimonio


Dato che negli ultimi anni si è assistito, anche complice il default di qualche istituto di credito, a un aumento del rischio da parte dei risparmiatori di perdere i loro patrimoni, le polizze vita risultano essere un fenomenale strumento di tutela del patrimonio, proteggendolo anche dalle imposte di successione. Inoltre, a maggiore protezione dei risparmiatori, gli attivi segregati in polizze vita non corrono il rischio bail-in, dato che la gestione dei capitali inseriti in una polizza vita è esterna agli istituti di credito.


DOMANDE? CHIEDI ALL'ESPERTO

Per informazioni su nuove forme di investimento e domande potete scrivere a Walter Moladori su waltermoladori.allianzbankfa.it o via email a walter.moladori@allianzbankfa.it o al Tel: 030/9142749 - 9140058

Dott. Walter Moladori
Dott. Walter Moladori


PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: I PRODOTTI ASSICURATIVI E I LORO VANTAGGI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: I PRODOTTI ASSICURATIVI E I LORO VANTAGGI Reviewed by Redazione on martedì, ottobre 09, 2018 Rating: 5

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